Art. 50

Disposizioni speciali per taluni vini

In vigore dal 27 giu 2008
Disposizioni speciali per taluni vini 1.   Per i vini liquorosi ed i vini alcolizzati i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l’organismo ufficiale di cui all’ ha inserito la seguente annotazione nella casella 14: «L’alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica». Tale annotazione è completata con le seguenti indicazioni: a) il nome e l’indirizzo completi dell’organismo che rilascia il documento; b) la firma di un responsabile di tale organismo; c) il timbro di tale organismo. 2.   Il documento V I 1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un’indicazione geografica conforme all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (TRIPs) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), oppure alla normativa comunitaria sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra la Comunità europea e il paese terzo di cui il vino è originario. In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione: «Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola … e la denominazione di origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine». Tale annotazione è completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
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