Art. 49
Norme sull’importazione indiretta
In vigore dal 27 giu 2008
Norme sull’importazione indiretta
Se un vino è esportato da un paese terzo, sul cui territorio è stato elaborato («paese d’origine»), in un altro paese terzo («paese d’esportazione») dal quale è poi esportato nella Comunità, le autorità competenti del «paese d’esportazione» possono redigere il documento V I 1 per il vino di cui trattasi, sulla base di un documento V I 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del «paese d’origine», senza dover praticare analisi supplementari sul vino in questione, se il medesimo:
a)
è stato imbottigliato ed etichettato nel «paese d’origine» e tale è rimasto, oppure
b)
è stato esportato sfuso dal «paese d’origine» ed imbottigliato ed etichettato nel paese d’esportazione, senza subire un’ulteriore trasformazione.
Nel documento V I 1 l’autorità competente del «paese d’esportazione» certifica che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.
L’originale o una copia conforme del documento V I 1 o documento equivalente del paese di origine e accluso al documento V I 1 del paese di esportazione.
Per paese di origine ai sensi del presente articolo si intendono esclusivamente i paesi figuranti nell’elenco degli organismi e dei laboratori abilitati dai paesi terzi a compilare i documenti che devono accompagnare ogni partita di vino importato, pubblicato in applicazione dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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