Art. 52
Comunicazione degli organismi ufficiali
In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazione degli organismi ufficiali
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi.
2. La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l’elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l’attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato.
3. La Commissione rende pubblico l’elenco di cui al paragrafo 2 e lo aggiorna periodicamente.
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