Art. 52

Comunicazione degli organismi ufficiali

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazione degli organismi ufficiali 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi. 2.   La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l’elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l’attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato. 3.   La Commissione rende pubblico l’elenco di cui al paragrafo 2 e lo aggiorna periodicamente.
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Comunicazione degli organismi ufficiali (Art. 52 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo