Art. 52 · Comunicazione degli organismi ufficiali

Art. 52

Comunicazione degli organismi ufficiali

In vigore dal 27 giu 2008
Comunicazione degli organismi ufficiali 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi. 2.   La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l’elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l’attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato. 3.   La Commissione rende pubblico l’elenco di cui al paragrafo 2 e lo aggiorna periodicamente.
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