Art. 47
Uso
In vigore dal 27 giu 2008
Uso
1. L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità.
Le autorità annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2. Esse restituiscono l’originale all’interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
2. Quando una partita è rispedita nella sua totalità prima dell’immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell’estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato consecutivamente, vistano quest’ultimo, facente funzione di estratto V I 2, ed annotano in conformità il documento o l’estratto precedente. Esse restituiscono l’estratto e l’originale del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.
Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione del formulario V I 2.
3. Quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l’interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l’originale e la copia del documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l’originale di un formulario V I 2, nonché due copie compilate consecutivamente.
Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest’ultimo, che funge quindi da estratto V I 2, ed annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sulla cui base l’estratto è stato redatto. Esse restituiscono all’interessato l’estratto V I 2 e il documento V I 1 o l’estratto V I 2 redatto precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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