Art. 45
Procedura semplificata
In vigore dal 27 giu 2008
Procedura semplificata
1. Si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati all’allegato XII, che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità, a condizione che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei medesimi paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali autorità.
2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 usano il formulario V I 1 e indicano nella casella 9 il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale del paese terzo che li ha riconosciuti. Essi lo compilano indicando inoltre:
a)
nella casella 1, il proprio nome e indirizzo e il numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell’allegato XII;
b)
nella casella 10, almeno i dati di cui all’, paragrafo 2.
I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica del responsabile».
Non è necessaria né l’apposizione di timbri né l’indicazione del nome e dell’indirizzo del laboratorio.
Storico versioni
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