Art. 44
Descrizione dei documenti
In vigore dal 27 giu 2008
Descrizione dei documenti
1. I formulari V I 1 sono costituiti da un originale e da una copia dattiloscritta o manoscritta ottenuta contemporaneamente, in quest’ordine.
2. Il formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell’allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità. I formulari V I 2 sono costituiti da un originale e da due copie, in quest’ordine.
3. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 sono conformi alle disposizioni tecniche riportate nell’allegato XI.
4. L’originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall’organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.
5. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d’ordine attribuito, nel caso dei documenti V I 1, dall’organismo ufficiale il cui responsabile firma l’attestato, e nel caso degli estratti V I 2, dall’ufficio doganale che appone su di essi il visto a norma dell’, paragrafi 2 e 3.
6. Fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, i documenti V I 1 e V I 2 possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi computerizzati, secondo modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dei documenti V I 1 e V I 2 in forma elettronica è identico a quello dei documenti cartacei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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