Art. 42

Esenzioni

In vigore dal 27 giu 2008
Esenzioni 1.   Sono esentati dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri. 2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è necessario presentare l’attestato o il bollettino di analisi per: a) il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (18), in quantità non superiore a 30 l per viaggiatore; b) i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 l per partita, che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83; c) i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese della Comunità, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83; d) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere; e) le quantità di vini, di mosti e di succhi di uve condizionati in altri recipienti, importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 l; f) i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali; g) i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali; h) i vini e i succhi di uve originari della Comunità e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Comunità e immessi in libera pratica.
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Esenzioni (Art. 42 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo