Art. 42
Esenzioni
In vigore dal 27 giu 2008
Esenzioni
1. Sono esentati dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è necessario presentare l’attestato o il bollettino di analisi per:
a)
il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (18), in quantità non superiore a 30 l per viaggiatore;
b)
i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 l per partita, che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83;
c)
i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese della Comunità, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83;
d)
i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell’ del regolamento (CEE) n. 918/83, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;
e)
le quantità di vini, di mosti e di succhi di uve condizionati in altri recipienti, importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 l;
f)
i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
g)
i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali;
h)
i vini e i succhi di uve originari della Comunità e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Comunità e immessi in libera pratica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:555:oj#art-42