Art. 43
Documento V I 1
In vigore dal 27 giu 2008
Documento V I 1
1. L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.
Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’.
2. Se il prodotto non è destinato al consumo umano diretto non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1.
Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato XII che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:
a)
il titolo alcolometrico volumico effettivo,
b)
l’acidità totale,
c)
l’anidride solforosa totale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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