Art. 43

Documento V I 1

In vigore dal 27 giu 2008
Documento V I 1 1.   L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità. Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’. 2.   Se il prodotto non è destinato al consumo umano diretto non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1. Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato XII che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda: a) il titolo alcolometrico volumico effettivo, b) l’acidità totale, c) l’anidride solforosa totale.
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Documento V I 1 (Art. 43 Regolamento (UE) 2008/555) — Testo vigente | Portale Normativo