Art. 6
Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
In vigore dal 23 giu 2008
Termini applicabili alla classificazione, alla stampigliatura e all’imballaggio delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi
1. Le uova sono classificate, stampigliate e imballate entro dieci giorni dalla data di deposizione.
2. Le uova commercializzate a norma dell’ sono classificate, stampigliate e imballate entro quattro giorni dalla data di deposizione.
3. Il termine minimo di conservazione di cui all’, paragrafo 1, lettera d), è apposto al momento dell’imballaggio, utilizzando le indicazioni di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE.
Storico versioni
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