Art. 9
Codice del produttore
In vigore dal 23 giu 2008
Codice del produttore
1. Il codice del produttore è costituito dalle cifre e dalle lettere di cui al punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE. Deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile, con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm.
2. Fatte salve le disposizioni dell’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora per motivi tecnici non sia possibile stampigliare le uova incrinate o sporche, la stampigliatura con il codice del produttore non è obbligatoria.
Storico versioni
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