Art. 8
Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
In vigore dal 23 giu 2008
Stampigliatura delle uova per la consegna transfrontaliera
1. Le uova consegnate da un sito di produzione a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un’industria non alimentare situati in un altro Stato membro sono stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione.
2. Qualora un produttore abbia stipulato con un centro di imballaggio situato in un altro Stato membro un contratto di fornitura che prevede l’obbligo di effettuare la stampigliatura in conformità del presente regolamento, lo Stato membro sul cui territorio si trova il sito di produzione può concedere una deroga all’obbligo di cui al paragrafo 1. Detta deroga è concessa unicamente su richiesta di entrambi gli operatori interessati e con l’accordo scritto preventivo dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio. In tal caso, la spedizione è accompagnata da una copia del contratto di consegna.
3. La durata minima dei contratti di consegna di cui al paragrafo 2 non può essere inferiore a un mese.
4. I servizi di ispezione di cui all’ dello Stato membro interessato e degli eventuali Stati membri di transito sono informati prima della concessione della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Le uova della categoria B commercializzate in un altro Stato membro sono stampigliate come indicato nell’allegato XIV, A, III, punto 1, secondo capoverso, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e, ove necessario, recano un’indicazione a norma dell’ del presente regolamento per poter essere facilmente distinte dalle uova della categoria A.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:589:oj#art-8