Art. 24
Controlli
In vigore dal 23 giu 2008
Controlli
1. Gli Stati membri designano i servizi di ispezione incaricati di controllare il rispetto del presente regolamento.
2. I servizi di ispezione di cui al paragrafo 1 controllano i prodotti contemplati dal presente regolamento in tutte le fasi della commercializzazione. I controlli sono effettuati per sondaggio e sulla base di un’analisi di rischio che tenga conto del tipo e della capacità di lavorazione dello stabilimento, nonché dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda il rispetto delle norme di commercializzazione applicabili alle uova.
3. Per le uova della categoria A importate da paesi terzi, i controlli di cui al paragrafo 2 sono effettuati al momento dello sdoganamento e prima dell’immissione in libera pratica.
Le uova della categoria B importate da paesi terzi sono immesse in libera pratica soltanto dopo aver verificato, al momento dello sdoganamento, che la loro destinazione finale è l’industria di trasformazione.
4. Oltre ai controlli per sondaggio, gli operatori sono oggetto di controlli il cui ritmo è stabilito dai servizi di ispezione sulla base dell’analisi di rischio di cui al paragrafo 2, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a)
i risultati dei precedenti controlli;
b)
la complessità dei circuiti di commercializzazione delle uova;
c)
il grado di segmentazione nello stabilimento di produzione o di condizionamento;
d)
i quantitativi di uova prodotte o condizionate;
e)
ogni cambiamento sostanziale verificatosi rispetto agli anni precedenti con riguardo alla natura delle uova prodotte o trattate o al metodo di commercializzazione.
5. I controlli sono effettuati regolarmente e senza preavviso. I registri di cui agli sono messi su richiesta a disposizione dei servizi di ispezione.
Storico versioni
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