Art. 23

Termine di conservazione dei registri

In vigore dal 23 giu 2008
Termine di conservazione dei registri I registri e i fascicoli di cui all’, paragrafo 2, e agli sono conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.
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Termine di conservazione dei registri (Art. 23 Regolamento (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo