Art. 23
Termine di conservazione dei registri
In vigore dal 23 giu 2008
Termine di conservazione dei registri
I registri e i fascicoli di cui all’, paragrafo 2, e agli sono conservati per almeno dodici mesi a partire dalla data della loro creazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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