Art. 7

Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto

In vigore dal 23 giu 2008
Informazioni figuranti sugli imballaggi di trasporto 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (CE) n. 178/2002, sul sito di produzione il produttore appone su ciascun imballaggio di trasporto contenente uova le indicazioni seguenti: a) il nome e l’indirizzo del produttore; b) il codice del produttore; c) il numero di uova e/o il relativo peso; d) la data o il periodo di deposizione; e) la data di spedizione. Qualora le uova siano fornite non condizionate ai centri di imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso sito, le suddette indicazioni possono essere apposte sugli imballaggi di trasporto presso il centro di imballaggio. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte sull’imballaggio di trasporto e figurano nei documenti di accompagnamento. Una copia di questi documenti è conservata da ciascun operatore a cui sono consegnate le uova. Gli originali dei documenti di accompagnamento sono conservati dal centro di imballaggio che provvede alla classificazione delle uova. Quando le partite ricevute da un raccoglitore sono suddivise per la consegna a più operatori, i documenti di accompagnamento possono essere sostituiti da adeguate etichette apposte sui contenitori di trasporto, a condizione che esse includano le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 apposte sull’imballaggio di trasporto non sono modificate e restano su detto imballaggio fino al momento in cui le uova non ne sono estratte per essere immediatamente sottoposte a classificazione, stampigliatura, imballaggio o trasformazione.
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