Art. 18

Uova industriali

In vigore dal 23 giu 2008
Uova industriali Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso. Le fascette o le etichette recano: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario; b) il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova; c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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Uova industriali (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo