Art. 18
Uova industriali
In vigore dal 23 giu 2008
Uova industriali
Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso.
Le fascette o le etichette recano:
a)
il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario;
b)
il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova;
c)
la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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