Art. 16
Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse
In vigore dal 23 giu 2008
Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse
In caso di vendita di uova sfuse, devono essere fornite le seguenti informazioni, in modo tale che risultino facilmente visibili e chiaramente leggibili per il consumatore:
a)
la categoria di qualità;
b)
la categoria di peso a norma dell’;
c)
un’indicazione del metodo di allevamento equivalente a quella di cui all’, paragrafo 2;
d)
una spiegazione del significato del codice del produttore;
e)
il termine minimo di conservazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:589:oj#art-16