Art. 12

Stampigliatura degli imballaggi

In vigore dal 23 giu 2008
Stampigliatura degli imballaggi 1.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche»; c) la categoria di peso in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; d) il termine minimo di conservazione, in conformità dell’ del presente regolamento; e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’ del presente regolamento; f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2000/13/CE, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento. Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti: a) per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I, parte A, e solo a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato II; b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (11). La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno. Se le galline ovaiole sono allevate in impianti di allevamento conformi ai requisiti di cui al capo III della direttiva 1999/74/CE, l’identificazione del metodo di allevamento può essere completata da una delle diciture di cui all’allegato I, parte B, del presente regolamento. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi riportati nell’allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria. 4.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»; c) la data di imballaggio. 5.   Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell’apertura dell’imballaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:589:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Stampigliatura degli imballaggi (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo