Art. 3

Uova lavate

In vigore dal 23 giu 2008
Uova lavate 1.   Gli Stati membri che al 1o giugno 2003 autorizzavano i centri di imballaggio a lavare le uova possono mantenere questa autorizzazione, purché detti centri operino in conformità dei manuali nazionali per i sistemi di lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate esclusivamente negli Stati membri che hanno concesso questo tipo di autorizzazioni. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 incoraggiano l’elaborazione, da parte degli operatori del settore alimentare, di manuali nazionali di corretta prassi operativa in materia di sistemi di lavaggio delle uova, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 852/2004.
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Uova lavate (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo