Art. 5
Centri di imballaggio
In vigore dal 23 giu 2008
Centri di imballaggio
1. La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle uova sono effettuati solo dai centri di imballaggio.
Sono autorizzate come centri di imballaggio solo le imprese che soddisfanno le condizioni di cui al presente articolo.
2. L’autorità competente autorizza i centri di imballaggio a classificare le uova e attribuisce un numero di identificazione ad ogni operatore che dispone dei locali e dell’attrezzatura tecnica appropriati che consentono la classificazione delle uova per categoria di qualità e di peso. I centri di imballaggio che lavorano esclusivamente per l’industria alimentare e non alimentare non sono tenuti a disporre dell’attrezzatura tecnica necessaria per la classificazione delle uova in base al peso.
L’autorità competente attribuisce al centro di imballaggio un codice di identificazione iniziante con il codice relativo allo Stato membro di registrazione, riportato nel punto 2.2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.
3. I centri di imballaggio dispongono delle attrezzature tecniche necessarie per garantire un’adeguata manipolazione delle uova. Esse comprendono a seconda dei casi:
a)
un impianto per la speratura adatto all’uso, automatico o permanentemente assistito, che consenta di esaminare separatamente la qualità di ciascun uovo, o un’altra attrezzatura adeguata;
b)
un dispositivo per la valutazione dell’altezza della camera d’aria;
c)
un’attrezzatura per classificare le uova in base alla categoria di peso;
d)
una o più bilance omologate per pesare le uova;
e)
un sistema per la stampigliatura delle uova.
4. L’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere ritirata in qualsiasi momento se le condizioni stabilite nel presente articolo non sono più soddisfatte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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