Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni Si applicano, se del caso, le definizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali; b) «vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi; c) «raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare; d) «data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell’uovo al consumatore finale, in conformità dell’allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) «industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività; f) «industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano; g) «servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE; h) «uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano; i) «partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse in uno stesso contenitore, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso; j) «reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova; k) «uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova; l) «uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto; m) «uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione; n) «commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no; o) «operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova; p) «sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione (10); q) «centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso; r) «consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare; s) «codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:589:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo