Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni
Si applicano, se del caso, le definizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all’allegato I, punti 5 e 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«imballaggio»: una confezione contenente uova della categoria A o B, esclusi gli imballaggi da trasporto e i contenitori di uova industriali;
b)
«vendita di uova sfuse»: l’offerta al minuto al consumatore finale di uova diverse dalle uova in imballaggi;
c)
«raccoglitore»: ogni stabilimento registrato ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 852/2004 per la raccolta di uova da un produttore ai fini della consegna a un centro di imballaggio, a un mercato che venda esclusivamente a grossisti le cui imprese sono riconosciute come centri di imballaggio o all’industria alimentare e non alimentare;
d)
«data di vendita raccomandata»: il termine massimo per la consegna dell’uovo al consumatore finale, in conformità dell’allegato III, sezione X, capitolo I, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
e)
«industria alimentare»: ogni stabilimento dedito alla produzione di ovoprodotti destinati al consumo umano, esclusi i servizi di ristorazione per collettività;
f)
«industria non alimentare»: ogni impresa dedita alla produzione di prodotti contenenti uova non destinati al consumo umano;
g)
«servizi di ristorazione per collettività»: le entità di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE;
h)
«uova industriali»: le uova non destinate al consumo umano;
i)
«partita»: le uova imballate o sfuse provenienti da un unico sito di produzione o centro di imballaggio, situate in un unico luogo, contenute negli stessi imballaggi o sfuse in uno stesso contenitore, recanti la stessa data di deposizione o lo stesso termine minimo di conservazione o la stessa data di imballaggio, ottenute con lo stesso metodo di allevamento e, nel caso delle uova classificate, appartenenti alla stessa categoria di qualità e peso;
j)
«reimballaggio»: il trasferimento fisico di uova in un altro imballaggio o la ristampigliatura di un imballaggio contenente uova;
k)
«uova»: le uova in guscio, escluse le uova rotte, le uova incubate e le uova cotte, prodotte da galline della specie Gallus gallus e adatte al consumo umano diretto o alla preparazione di prodotti a base di uova;
l)
«uova rotte»: le uova che presentano difetti del guscio e delle membrane le quali provocano un’esposizione del loro contenuto;
m)
«uova incubate»: le uova dal momento della loro messa in incubazione;
n)
«commercializzazione»: la detenzione di uova per la vendita, compresa la messa in vendita, l’immagazzinamento, l’imballaggio, l’etichettatura, la consegna o qualsiasi altro tipo di trasferimento, a titolo gratuito o no;
o)
«operatore»: un produttore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che opera nella commercializzazione di uova;
p)
«sito di produzione»: uno stabilimento che alleva galline ovaiole, riconosciuto ai sensi della direttiva 2002/4/CE della Commissione (10);
q)
«centro di imballaggio»: un centro di imballaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004, che è autorizzato in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, nel quale le uova sono classificate in base alla qualità e al peso;
r)
«consumatore finale»: l’ultimo acquirente di un prodotto alimentare che non utilizzerà detto prodotto nell’ambito di un’operazione o di un’attività del settore alimentare;
s)
«codice del produttore»: il numero distintivo del sito di produzione come descritto nel punto 2 dell’allegato della direttiva 2002/4/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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