Art. 11
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare
In vigore dal 23 giu 2008
Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare
Gli Stati membri possono esonerare gli operatori, su loro richiesta, degli obblighi in materia di stampigliatura stabiliti nell’allegato XIV, A, III, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 qualora le uova siano consegnate direttamente dal sito di produzione all’industria alimentare.
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