Art. 14
Imballaggio recante la dicitura «extra»
In vigore dal 23 giu 2008
Imballaggio recante la dicitura «extra»
1. Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione.
2. Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.
Storico versioni
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