Art. 14 · Imballaggio recante la dicitura «extra»

Art. 14

Imballaggio recante la dicitura «extra»

In vigore dal 23 giu 2008
Imballaggio recante la dicitura «extra» 1.   Le diciture «extra» o «extra fresche» possono essere utilizzate come indicazione supplementare della qualità sugli imballaggi contenenti uova della categoria A fino al nono giorno successivo alla data di deposizione. 2.   Qualora siano utilizzate le diciture di cui al paragrafo 1, la data di deposizione e il termine di nove giorni figurano sull’imballaggio in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile.
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