Art. 26
Tolleranza per i difetti di qualità
In vigore dal 23 giu 2008
Tolleranza per i difetti di qualità
1. Nell’ambito del controllo di una partita di uova della categoria A sono ammesse le seguenti tolleranze:
a)
nel centro di imballaggio, subito prima della spedizione: 5 % di uova con difetti di qualità;
b)
negli altri stadi di commercializzazione: 7 % di uova con difetti di qualità.
2. Nei controlli all’imballaggio o in quelli all’importazione non è ammessa alcuna tolleranza per quanto riguarda l’altezza della camera d’aria delle uova commercializzate con le diciture «extra» o «extra fresche».
3. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.
Storico versioni
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