Art. 27
Tolleranze per il peso delle uova
In vigore dal 23 giu 2008
Tolleranze per il peso delle uova
1. Fatto salvo il caso di cui all’, paragrafo 3, in una partita di uova della categoria A è ammessa, all’atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo può contenere al massimo il 10 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non più del 5 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.
2. Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore a 180 uova, le percentuali di cui al paragrafo 1 sono raddoppiate.
Storico versioni
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