Art. 29
Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi
In vigore dal 23 giu 2008
Uova destinate all’esportazione verso i paesi terzi
Le uova imballate e destinate all’esportazione possono essere soggette a requisiti diversi da quelli previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento per quanto riguarda la qualità, la stampigliatura e l’etichettatura, o requisiti supplementari.
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