Art. 28
Tolleranze per la stampigliatura delle uova
In vigore dal 23 giu 2008
Tolleranze per la stampigliatura delle uova
Nell’ambito del controllo delle partite e degli imballaggi è ammessa una tolleranza del 20 % per le uova con indicazioni illeggibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:589:oj#art-28