Art. 30
Uova importate
In vigore dal 23 giu 2008
Uova importate
1. Le valutazioni di equivalenza di cui all’allegato XIV, A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 includono una valutazione dell’effettivo rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte degli operatori del paese terzo interessato. Tale valutazione è regolarmente aggiornata.
La Commissione pubblica i risultati della valutazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Le uova importate da paesi terzi sono stampigliate in modo chiaro e leggibile nel paese di origine con il codice ISO 3166 del paese.
3. In mancanza di sufficienti garanzie circa l’equivalenza delle norme contemplata dall’allegato XIV, A, IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli imballaggi contenenti uova importate dai paesi di cui trattasi recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e perfettamente leggibili, l’indicazione:
a)
del paese di origine;
b)
del metodo di allevamento («non conforme alle norme CE»).
Storico versioni
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