Art. 32
Notifica delle infrazioni
In vigore dal 23 giu 2008
Notifica delle infrazioni
Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni violazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di violazione, che possa perturbare gli scambi intracomunitari di uova. Si ritiene che gli scambi intracomunitari siano perturbati in particolare nel caso di gravi violazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.
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