Art. 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

In vigore dal 23 giu 2008
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, lettera c), del presente regolamento.
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