Art. 34 · Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

Art. 34

Eccezioni per alcune regioni della Finlandia

In vigore dal 23 giu 2008
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, lettera c), del presente regolamento.
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