Art. 31
Comunicazione delle informazioni
In vigore dal 23 giu 2008
Comunicazione delle informazioni
Anteriormente al 1o aprile di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione per via elettronica il numero di siti di produzione ripartiti a seconda dei metodi di allevamento, inclusa la capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:589:oj#art-31