Art. 9
In vigore dal 16 giu 2008
1. Le carni di pollame congelate o surgelate, presentate in imballaggi preconfezionati ai sensi dell' della direttiva 76/211/CEE, possono essere classificate per categorie di peso in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 3), del regolamento (CE) n. 1234/2007. I preconfezionati possono essere costituiti da:
—
preconfezionati contenenti una carcassa di pollame, oppure
—
preconfezionati contenenti uno o più tagli di pollame del medesimo tipo e specie, quali definiti all'.
2. Tutti i preconfezionati recano l'indicazione del cosiddetto «peso nominale» del prodotto che in essi deve essere contenuto, in conformità dei paragrafi 3 e 4.
3. I preconfezionati di carni di pollame congelate o surgelate possono essere classificati secondo le seguenti categorie di peso nominale:
a)
carcasse:
—
< 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),
—
1 100 a < 2 400 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.),
—
≥ 2 400 grammi: per classi di 200 grammi (2 400 — 2 600 — 2 800 ecc.);
b)
tagli:
—
< 1 100 grammi: per classi di 50 grammi (1 050 — 1 000 — 950 ecc.),
—
≥ 1 100 grammi: per classi di 100 grammi (1 100 — 1 200 — 1 300 ecc.).
4. I preconfezionati di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
il contenuto effettivo non deve essere inferiore, in media, al peso nominale;
b)
la proporzione di preconfezionati che presentano un errore per difetto maggiore dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9 deve essere sufficientemente contenuta affinché i lotti di preconfezionati superino i controlli di cui al paragrafo 10;
c)
non può essere commercializzato alcun preconfezionato che presenti un errore per difetto maggiore del doppio dell'errore massimo tollerato di cui al paragrafo 9.
Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni di peso nominale, contenuto effettivo ed errore per difetto contenute nell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
5. In ordine alla responsabilità del confezionatore o dell'importatore di carni di pollame congelate o surgelate e ai controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità, si applicano in quanto compatibili i punti 4), 5) e 6) dell'allegato I della direttiva 76/211/CEE.
6. Il controllo dei preconfezionati è effettuato per campionamento e si articola in due parti:
—
una verifica del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione,
—
una verifica del contenuto effettivo medio dei preconfezionati del campione.
I singoli lotti di preconfezionati sono considerati ammissibili se i risultati di entrambe le verifiche indicano che sono soddisfatti i criteri di cui ai paragrafi 10 e 11.
7. Il lotto è costituito da tutti i preconfezionati dello stesso peso nominale, dello stesso tipo e dello stesso ciclo di produzione, confezionati nello stesso luogo, che costituiscono oggetto di ispezione.
La dimensione del lotto è limitata ai quantitativi di seguito indicati:
—
se il controllo è eseguito alla fine della linea di confezionamento, ogni lotto contiene un numero di preconfezionati pari alla produzione oraria massima della linea medesima, senza altre limitazioni dimensionali,
—
negli altri casi la dimensione del lotto è limitata a 10 000 preconfezionati.
8. Da ogni lotto viene prelevato a caso un campione da sottoporre a controllo, costituito dal seguente numero di preconfezionati:
Dimensione del lotto
Dimensione del campione
100-500
30
501-3 200
50
> 3 200
80
Per i lotti comprendenti meno di 100 preconfezionati, il controllo non distruttivo ai sensi dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE riguarda, se effettuato, il 100 % dei preconfezionati medesimi.
9. Nel caso di carni di pollame preconfezionate, sono ammesse le seguenti tolleranze per difetto:
(grammi)
Peso nominale
Tolleranza per difetto
Carcasse
Tagli
meno di 1 100
25
25
1 100 a < 2 400
50
50
2 400 e oltre
100
10. Ai fini del controllo del contenuto effettivo di ciascun preconfezionato del campione, il contenuto minimo ammissibile è calcolato sottraendo dal peso nominale del preconfezionato la tolleranza per difetto relativa a tale peso.
I preconfezionati del campione il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo ammissibile sono considerati inidonei.
Il lotto di preconfezionati controllato è considerato ammissibile se il numero di unità inidonee presenti nel campione è inferiore o uguale al limite di ammissibilità, secondo la tabella di seguito riportata; se il numero di unità inidonee è uguale o superiore al limite di ammissibilità, il lotto non è considerato ammissibile.
Dimensione del campione
Numero di unità inidonee
Limite di ammissibilità
Limite di inammissibilità
30
2
3
50
3
4
80
5
6
11. Ai fini del controllo del contenuto medio effettivo, un lotto di preconfezionati è considerato ammissibile se il contenuto medio effettivo dei preconfezionati che costituiscono il campione è superiore al limite ammissibile di seguito indicato:
Dimensione del campione
Limite di ammissibilità per il contenuto medio effettivo
30
x— ≥ Qn – 0,503 s
50
x— ≥ Qn – 0,379 s
80
x— ≥ Qn – 0,295 s
x—
=
contenuto medio effettivo dei preconfezionati
Qn
=
peso nominale del preconfezionato
s
=
deviazione standard dei contenuti effettivi dei preconfezionati del lotto.
La deviazione standard è stimata come indicato al punto 2.3.2.2 dell'allegato II della direttiva 76/211/CEE.
12. Fintantoché l'impiego di indicazioni supplementari è autorizzato dalla direttiva 80/181/CEE del Consiglio (9), l'indicazione del peso nominale sui preconfezionati cui si applica il presente articolo può essere accompagnata da un'indicazione supplementare.
13. Per le carni di pollame importate nel Regno Unito in provenienza da altri Stati membri i controlli sono effettuati in modo casuale e non sono eseguiti alla frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:543:oj#art-9