Art. 14
In vigore dal 16 giu 2008
Le carni di pollame importate provenienti da paesi terzi possono recare una o più delle indicazioni facoltative di cui agli , a condizione che siano accompagnate da un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine, nel quale si attesti che i prodotti di cui trattasi sono conformi alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Qualora un paese terzo ne faccia richiesta, la Commissione predispone un elenco di dette autorità.
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