Art. 11

In vigore dal 16 giu 2008
1.   Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato IV, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento: a) «alimentato con il … % di …»; b) «estensivo al coperto»; c) «all'aperto»; d) «rurale all'aperto»; e) «rurale in libertà». Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento. Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso». 2.   L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono figurare soltanto se è utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata nell'allegato V, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all', punto 1), lettera a), quarto trattino. 3.   I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato V. Detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame. 4.   I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione. 5.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi alle norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.
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