Art. 11
In vigore dal 16 giu 2008
1. Ai fini dell'indicazione dei tipi di allevamento, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, l'etichettatura, intesa ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, non può recare altri termini che quelli di seguito specificati e quelli corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato IV, ferme restando le condizioni stabilite nell'allegato V del presente regolamento:
a)
«alimentato con il … % di …»;
b)
«estensivo al coperto»;
c)
«all'aperto»;
d)
«rurale all'aperto»;
e)
«rurale in libertà».
Ai termini di cui sopra possono essere aggiunte indicazioni riguardanti particolari caratteristiche dei rispettivi tipi di allevamento.
Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini «per la produzione di fegato grasso».
2. L'età dell'animale alla macellazione o la durata del periodo d'ingrasso possono figurare soltanto se è utilizzata una delle diciture indicate al paragrafo 1 e purché l'età non sia inferiore a quella specificata nell'allegato V, lettere b), c) o d). La presente disposizione non si applica tuttavia per gli animali di cui all', punto 1), lettera a), quarto trattino.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati i provvedimenti nazionali di natura tecnica che stabiliscono prescrizioni più rigorose di quelle minime indicate nell'allegato V. Detti provvedimenti nazionali si applicano esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato e purché siano compatibili con la legislazione comunitaria e conformi alle norme comuni di commercializzazione delle carni di pollame.
4. I provvedimenti nazionali di cui al paragrafo 3 sono comunicati alla Commissione.
5. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare, ogniqualvolta la Commissione ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie per stabilire se i provvedimenti cui fa riferimento il presente articolo sono compatibili con il diritto comunitario e conformi alle norme comuni per la commercializzazione delle carni di pollame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:543:oj#art-11