Art. 10
In vigore dal 16 giu 2008
L'etichettatura, intesa ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, può recare un riferimento all'impiego di uno dei metodi di raffreddamento di seguito definiti e dei termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie elencati nell'allegato III:
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per il raffreddamento ad aria: raffreddamento delle carcasse di pollame con aria fredda,
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per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: raffreddamento delle carcasse di pollame mediante aria fredda e aspersione con acqua nebulizzata o finemente spruzzata,
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per il raffreddamento per immersione: raffreddamento delle carcasse di pollame in serbatoi d'acqua o di ghiaccio e acqua, utilizzando il sistema dell'avanzamento contro corrente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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