Art. 5

In vigore dal 16 giu 2008
1.   I prodotti diversi da quelli definiti all' possono essere commercializzati nella Comunità soltanto se recano una denominazione che non induca gravemente in errore il consumatore, generando confusione con le denominazioni di cui all' o con le indicazioni di cui all'. 2.   Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale devono essere conformi ai requisiti supplementari di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3.   Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla «data di scadenza», in conformità dell' della direttiva 2000/13/CE. 4.   Per le carni di pollame preconfezionate, sull'involucro o su di un'etichetta apposta su tale involucro devono figurare anche le seguenti indicazioni: a) la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007; b) per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello della vendita al dettaglio; c) lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata; d) il numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento attribuito in conformità dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita, in conformità dell', paragrafo 2, lettera d), del suddetto regolamento; e) per le carni di pollame importate da paesi terzi, l'indicazione del paese d'origine. 5.   Se le carni di pollame sono offerte alla vendita senza preconfezionamento, eccettuati i casi in cui sezionamento e disossamento si effettuano sui luoghi di vendita in conformità dell', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, a condizione che tali operazioni abbiano luogo a richiesta ed in presenza del consumatore, alle indicazioni di cui al paragrafo 4 si applica l' della direttiva 2000/13/CE. 6.   In deroga all', paragrafo 5, e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, non è necessario procedere alla classificazione delle carni di pollame o fare uso delle indicazioni supplementari di cui ai detti articoli quando si tratta di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione.
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