Art. 12

In vigore dal 16 giu 2008
1.   I macelli autorizzati a utilizzare le diciture di cui all' sono soggetti a uno speciale riconoscimento. Essi tengono, per ogni tipo di allevamento, un registro separato recante: a) i nomi e gli indirizzi dei produttori degli animali in questione; l'iscrizione viene effettuata dopo un'ispezione compiuta dalla competente autorità dello Stato membro; b) su richiesta della medesima autorità, il numero di animali allevato in un ciclo di produzione da ciascun avicoltore; c) il numero e il peso totale, vivo o morto, degli animali consegnati e trasformati; d) i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna. 2.   I produttori di cui al paragrafo 1 sono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la consegna, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di animali venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi. Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale detti volatili hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto. 3.   I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori per il tipo di allevamento di cui all', paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali. 4.   Gli incubatoi tengono una registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori per i tipi di allevamento di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla consegna. 5.   Regolari ispezioni circa il rispetto dell' e dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono effettuate presso: a) l'allevamento: almeno una volta per ogni ciclo di produzione; b) i mangimifici e i fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno; c) il macello: almeno quattro volte all'anno; d) l'incubatoio: almeno una volta all'anno per ciascun tipo di allevamento di cui all', paragrafo 1, lettere d) ed e). 6.   Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei macelli riconosciuti e registrati a norma del paragrafo 1, indicando il nome, l'indirizzo e il numero attribuito a ciascuno di essi. Qualsiasi modifica dei dati contenuti nell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ogni trimestre dell'anno solare.
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