Art. 15

In vigore dal 16 giu 2008
1.   Fermo restando il disposto dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 3, i polli congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità soltanto se il tenore d'acqua non supera il livello tecnicamente inevitabile, determinato secondo uno dei due metodi di analisi descritti nell'allegato VI (prova di sgocciolamento) o nell'allegato VII (prova chimica). 2.   Le competenti autorità designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli adottino tutte le misure necessarie per conformarsi con quanto disposto dal paragrafo 1 e in particolare a che: — siano prelevati campioni per il controllo dell'assorbimento d'acqua durante la refrigerazione e del tenore d'acqua dei polli congelati e surgelati, — i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno, — ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione.
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