Art. 20

In vigore dal 16 giu 2008
1.   I seguenti tagli di pollame freschi, congelati e surgelati, oggetto di attività commerciali o professionali, possono essere commercializzati all'interno della Comunità, soltanto se il loro tenore d'acqua non supera i valori tecnicamente inevitabili determinati col metodo di analisi descritto nell'allegato VIII (prova chimica): a) filetto/fesa di pollo, con o senza forcella, senza pelle; b) petto di pollo, con pelle; c) sovraccoscia, fuso, coscia, coscetta, quarto della coscia, con pelle; d) filetto/fesa di tacchino, senza pelle; e) petto di tacchino, con pelle; f) sovraccoscia, fuso, coscia di tacchino, con pelle; g) carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle. 2.   Le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro vigilano a che i macelli e i laboratori di sezionamento, annessi o meno ai macelli, adottino tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1, e in particolare a che: a) siano effettuati controlli regolari dell'assorbimento d'acqua presso i macelli, in conformità dell', paragrafo 1, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Detti controlli sono effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari del tenore d'acqua. I valori limite di cui all'allegato IX, punto 10, si applicano anche alle carcasse di tacchino; b) i risultati dei controlli siano registrati e conservati per un periodo di un anno; c) ciascun lotto sia contrassegnato in modo tale da poterne identificare la data di produzione; i marchi dei lotti debbono figurare nei registri di produzione. Se i risultati dei controlli di cui alla lettera a) e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati da VI a IX, la frequenza dei controlli di cui alla lettera a) può essere ridotta a una volta al mese. In caso di inosservanza dei criteri stabiliti negli allegati da VI a IX i controlli sono ripresi con la frequenza prevista alla lettera a). 3.   Almeno ogni tre mesi sono effettuati controlli a campione del tenore d'acqua nei tagli congelati e surgelati di cui al paragrafo 1, per ciascun laboratorio di sezionamento che produce detti tagli, attenendosi alle indicazioni contenute nell'allegato VIII. Detti controlli non debbono essere eseguiti sui tagli per i quali è stato sufficientemente dimostrato, a giudizio dell'autorità competente, che sono destinati esclusivamente all'esportazione. Se un laboratorio di sezionamento rispetta per un anno i criteri indicati nell'allegato VIII, la frequenza dei controlli è ridotta a un controllo ogni sei mesi. In caso di inosservanza di detti criteri i controlli riprendono con la frequenza prevista al primo comma. 4.   L', paragrafi da 3 a 6, e gli si applicano, in quanto compatibili, ai tagli di pollame di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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