Art. 18

In vigore dal 16 giu 2008
1.   Le competenti autorità degli Stati membri informano immediatamente i rispettivi laboratori nazionali di riferimento dei risultati dei controlli di cui agli effettuati da esse o sotto la loro responsabilità. Prima del 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono questi dati al comitato di esperti di cui all', per un'ulteriore valutazione e discussione con i laboratori nazionali di riferimento. I risultati sono presentati per esame al comitato di gestione secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 2.   Gli Stati membri adottano le modalità pratiche dei controlli di cui agli per tutte le fasi della commercializzazione, inclusi i controlli delle importazioni da paesi terzi al momento dello sdoganamento, in conformità degli allegati VI e VII. Essi comunicano dette misure agli altri Stati membri e alla Commissione. Qualsiasi modifica delle suddette modalità è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.
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