Art. 4
In vigore dal 16 giu 2008
1. Per i prodotti cui si applica il presente regolamento, le denominazioni di vendita ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE sono costituite dalle denominazioni indicate all' del presente regolamento e dai termini corrispondenti nelle altre lingue comunitarie contenuti nell'allegato I del presente regolamento; la denominazione reca anche:
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nel caso di carcasse intere, il riferimento ad una delle presentazioni specificate all', paragrafo 1, del presente regolamento,
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nel caso di tagli di pollame, il riferimento alle rispettive specie.
2. Le denominazioni di cui all', punti 1) e 2), possono essere completate da altri termini, a condizione che questi non inducano gravemente in errore il consumatore e in particolare non diano adito a confusioni con altri prodotti elencati all', punti 1) e 2), o recanti una delle indicazioni di cui all'.
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