Art. 3
In vigore dal 16 giu 2008
1. Per poter essere commercializzate in conformità al presente regolamento, le carcasse di pollame devono essere poste in vendita in una delle seguenti presentazioni:
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parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali»),
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con frattaglie,
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senza frattaglie.
Può essere aggiunto il termine «sviscerate».
2. Per carcasse parzialmente eviscerate si intendono le carcasse dalle quali non sono stati asportati il cuore, il fegato, i polmoni, il ventriglio, il gozzo e i rognoni.
3. Per tutte le presentazioni di carcasse, se la testa non è stata asportata, la trachea, l'esofago e il gozzo possono rimanere nella carcassa.
4. Nelle frattaglie sono compresi esclusivamente:
il cuore, il collo, il ventriglio e il fegato, nonché tutte le altre parti considerate commestibili sul mercato verso il quale il prodotto è avviato per il consumo finale. Dal fegato è asportata la vescichetta biliare. Il ventriglio, svuotato del suo contenuto, è privato della membrana cornea. Il cuore può essere con o senza il pericardio. Qualora rimanga unito alla carcassa, il collo non è considerato parte delle frattaglie.
Se uno di questi quattro organi non è solitamente presente nella carcassa posta in vendita, la sua assenza è indicata nell'etichetta.
5. Oltre al rispetto delle regole nazionali adottate in conformità alla direttiva 2000/13/CE, sui documenti commerciali di accompagnamento ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva devono figurare le seguenti indicazioni supplementari:
a)
la categoria di cui all'allegato XIV, parte B, punto III 1), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate, in conformità dell'allegato XIV, parte B, punto III 2), del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata.
Storico versioni
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