Art. 11

Selezione dei programmi da parte della Commissione

In vigore dal 5 giu 2008
Selezione dei programmi da parte della Commissione 1.   Ogni anno, entro il 15 febbraio per il mercato interno ed entro il 30 giugno per i paesi terzi, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui all’, paragrafo 1, compreso eventualmente l’elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all’, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi. Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati. 2.   La Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale a) con la normativa comunitaria; o b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o c) con i criteri di cui all’, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi. L’informazione di cui al primo comma viene comunicata entro 60 giorni di calendario dal ricevimento dell’elenco di cui all’, paragrafo 1. 3.   Conformemente all’, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 giugno per il mercato interno ed entro il 30 novembre per i paesi terzi, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008. 4.   L’organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:501:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo