Art. 7
Programmi destinati ai paesi terzi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali
In vigore dal 5 giu 2008
Programmi destinati ai paesi terzi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali
1. In caso di applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008, le organizzazioni internazionali ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell’anno successivo.
Le condizioni di concessione e di versamento del contributo comunitario, di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3/2008, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l’organizzazione internazionale interessata.
2 La direttiva 2004/18/CE si applica in caso di azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.
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