Art. 6
Oggetto delle azioni da realizzare e bilanci indicativi
In vigore dal 5 giu 2008
Oggetto delle azioni da realizzare e bilanci indicativi
1. L’elenco dei temi e dei prodotti che possono essere oggetto delle azioni da realizzare sul mercato interno, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3/2008, figura nell’allegato I, parte A, del presente regolamento.
Tale elenco è aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo.
2. L’elenco dei prodotti che possono essere oggetto delle azioni da realizzare nei paesi terzi, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008, figura nell’allegato II, parte A, del presente regolamento. L’elenco dei mercati di paesi terzi in cui queste azioni possono essere realizzate figura nell’allegato II, parte B.
Gli elenchi sono aggiornati ogni due anni entro il 31 dicembre.
3. I bilanci indicativi annuali per i diversi settori figurano all’allegato III.
Storico versioni
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