Art. 3

Durata dei programmi

In vigore dal 5 giu 2008
Durata dei programmi I programmi sono realizzati nell’arco di un periodo di almeno un anno e al massimo di tre anni a partire dalla data in cui acquista efficacia il relativo contratto, di cui all’, paragrafo 1.
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Durata dei programmi (Art. 3 Regolamento (UE) 2008/501) — Testo vigente | Portale Normativo