Art. 2
Designazione delle autorità competenti
In vigore dal 5 giu 2008
Designazione delle autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell’applicazione del presente regolamento (di seguito: «le autorità nazionali competenti»).
Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.
La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi appropriati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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