Art. 5
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione per i programmi destinati ai paesi terzi
In vigore dal 5 giu 2008
Caratteristiche dei messaggi d’informazione e di promozione per i programmi destinati ai paesi terzi
1. Ogni messaggio è basato sulle qualità intrinseche del prodotto interessato o sulle sue caratteristiche.
I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati.
2. Qualsiasi riferimento all’origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L’indicazione dell’origine di un prodotto può tuttavia figurare nell’ambito di un’azione d’informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d’informazione o di promozione.
Storico versioni
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